IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2004/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente 
  l'interoperabilita' dei  sistemi  di  telepedaggio  stradale  nella
Comunita'; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 18 novembre 2005,  di  recepimento  della  direttiva  2004/52/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006; 
  Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009
sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi
elementi tecnici che, agli articoli 10 e  11,  prevede  che  ciascuno
Stato membro designi o istituisca un Organismo di  conciliazione  per
facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con  un  settore
sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio  e  i  fornitori
del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito  S.E.T.,  che  hanno
stipulato contratti o sono impegnati in  negoziati  contrattuali  con
tali operatori; 
  Visto l'articolo 31 della legge  6  agosto  2013,  n.  97,  recante
disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per  gli  affari
europei e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia  e  dell'economia  e  delle  finanze,
l'istituzione,  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  dell'Organismo  di  conciliazione   con   l'incarico   di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte  da  un  esattore  di
pedaggi a vari  fornitori  del  S.E.T.  sono  non  discriminatorie  e
rispecchiano  correttamente  i  costi  e   i   rischi   delle   parti
contrattuali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016  e
del 9 giugno 2016; 
  Visto il parere reso dal Consiglio  dell'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016; 
 
                              Adottano 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                     Organismo di conciliazione 
 
  1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai  sensi  dell'articolo
31 della legge 6 agosto  2013,  n.  97,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni  alle  dirette
dipendenze del Capo Dipartimento per  le  infrastrutture,  i  sistemi
informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne e'  il
responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria  di
cui all'articolo 2, che non costituisce  articolazione  organizzativa
di livello dirigenziale. 
  2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni: 
    a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da  un  esattore
di pedaggi a vari fornitori  del  Servizio  europeo  di  telepedaggio
(S.E.T.) sono non  discriminatorie  e  rispecchiano  correttamente  i
costi e i rischi delle parti contrattuali; 
    b) facilita la mediazione,  in  caso  di  controversia,  tra  gli
esattori di pedaggi, con  un  settore  sottoposto  a  pedaggio,  e  i
fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o  sono  impegnati
in negoziati contrattuali con tali operatori; 
    c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di  pedaggi,
ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che  contribuiscono  alla
fornitura del S.E.T. nel territorio italiano,  nei  casi  oggetto  di
controversia; 
    d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati
membri  dell'Unione  europea,  scambiando  informazioni  sul   lavoro
svolto, nonche' sui principi guida  e  sulle  prassi  seguite,  fermo
restando il principio di riservatezza  a  tutela  dei  diritti  delle
parti. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Il  testo  della  direttiva  29  aprile   2004,   n.
          2004/52/CE  (direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio concernente l'interoperabilita'  dei  sistemi  di
          telepedaggio stradale nella  Comunita'),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L
          166, e'  stato  successivamente  sostituito  in  base  alla
          rettifica pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 7 giugno 2004, n. L 200. 
              - La decisione della Commissione  6  ottobre  2009,  n.
          2009/750/CE  sulla  definizione  del  servizio  europeo  di
          telepedaggio e dei relativi  elementi  tecnici  [notificata
          con il numero C(2009) 7547] (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 13 ottobre 2009, n. L 268. 
              - Si riportano gli articoli 10  e  11  della  decisione
          della Commissione 6  ottobre  2009,  n.  2009/750/CE  sulla
          definizione del servizio  europeo  di  telepedaggio  e  dei
          relativi elementi tecnici: 
              «Art. 10 (Istituzione e funzioni). - 1. Ciascuno  Stato
          membro  con  almeno  un  settore  del  S.E.T.   designa   o
          istituisce un organismo di conciliazione per facilitare  la
          mediazione tra gli  esattori  di  pedaggi  con  un  settore
          sottoposto a pedaggio situato nel proprio  territorio  e  i
          fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti  o  sono
          impegnati in negoziati  contrattuali  con  tali  operatori.
          L'organo di conciliazione e' incaricato in  particolare  di
          esaminare se  le  condizioni  contrattuali  imposte  da  un
          esattore di pedaggi a vari fornitori del  S.E.T.  sono  non
          discriminatorie e rispecchiano correttamente i  costi  e  i
          rischi delle parti contrattuali. 
              2. Tale Stato membro adotta le  misure  necessarie  per
          garantire  che  il  proprio  organo  di  conciliazione  sia
          indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica,
          dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei
          fornitori del S.E.T. 
              «Art. 11 (Procedura di mediazione). -  1.  In  caso  di
          controversie  inerenti  ai  loro   rapporti   o   negoziati
          contrattuali, gli esattori di pedaggi  o  i  fornitori  del
          S.E.T. dovrebbero richiedere l'intervento dell'organismo di
          conciliazione competente. 
              2. Entro un mese dal ricevimento di  una  richiesta  di
          intervento, l'organismo di conciliazione dichiara se sia  o
          meno in possesso di tutti  i  documenti  necessari  per  la
          mediazione. 
              3. L'organismo di conciliazione esprime  un  parere  su
          una controversia  entro  sei  mesi  dal  ricevimento  della
          richiesta di intervento. 
              4. Per facilitare i  suoi  compiti,  gli  Stati  membri
          abilitano  l'organo  di  conciliazione  a   richiedere   le
          informazioni  pertinenti  agli  esattori  di  pedaggi,   ai
          fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono
          alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato. 
              5.  Gli  organismi  di   conciliazione   nazionali   si
          scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonche' sui
          principi guida e sulle prassi da essi seguiti.». 
              - Si riporta l'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97
          (Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  legge
          europea 2013): 
              «Art. 31 (Attuazione della decisione 2009/750/CE  della
          Commissione, del 6  ottobre  2009,  sulla  definizione  del
          servizio europeo di telepedaggio e  dei  relativi  elementi
          tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE). -  1.  In  attuazione
          delle disposizioni degli articoli 10 e 11  della  decisione
          2009/750/CE della Commissione, del 6  ottobre  2009,  e  al
          fine di  facilitare  la  mediazione  tra  gli  esattori  di
          pedaggi con un  pedaggio  sottoposto  situato  nel  proprio
          territorio  e  i  fornitori   del   Servizio   europeo   di
          telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o  sono
          impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un organismo di conciliazione con  l'incarico  di
          esaminare se  le  condizioni  contrattuali  imposte  da  un
          esattore di pedaggi a vari fornitori del  S.E.T.  sono  non
          discriminatorie e rispecchiano correttamente i  costi  e  i
          rischi delle parti contrattuali. 
              2. L'organismo di conciliazione di cui al  comma  1  e'
          indipendente,   nella   sua   struttura   organizzativa   e
          giuridica, dagli interessi commerciali  degli  esattori  di
          pedaggi e dei fornitori del S.E.T. 
              3. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri o del Ministro per gli affari  europei  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
          dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni
          per  l'attuazione  del  presente  articolo,   nonche'   per
          l'individuazione della procedura di mediazione  alla  quale
          le parti possono ricorrere ai sensi della citata  decisione
          2009/750/CE. 
              4.  Alle  funzioni  e  ai   compiti   derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo si provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto  2013,
          n. 97, si veda nelle note alle premesse.